Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 14/04/1998 n. 152

c) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico, con il concorso, con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro ente pubblico nel luogo di servizio o nel comune di residenza distante non oltre 150 chilometri da quello della sede di servizio.

Art. 12

1. Il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi è pubblicato negli uffici finanziari della provincia dove si trovano gli immobili ed è affisso per quindici giorni nell'albo dei medesimi.

2. Nel bando sono indicati

a) il luogo dove si trovano gli alloggi

b) la tipologia degli alloggi

c) i requisiti soggettivi in possesso al momento della pubblicazione del bando

d) la misura del canone di concessione, che è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, in base alle leggi vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Art. 13

1. La domanda di partecipazione contiene le seguenti documentate indicazioni

a) la residenza del concorrente

b) la composizione del nucleo familiare

c) l'indicazione e la consistenza dell'alloggio richiesto

d) l'anzianità di servizio

e) il reddito del nucleo familiare

f) l'esistenza della condizione di cui all'articolo 3, comma 197, della legge 28 dicembre 1995 n. 549

g) ogni altro elemento, utile in sede di valutazione per l'assegnazione dell'alloggio, secondo quanto previsto nella tabella "A", allegata al presente decreto.

2. Le indicazioni di cui al comma l possono essere oggetto di autocertificazione.

Art. 14

1. Dopo la emissione del bando, la commissione di cui all'articolo 10, entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze, procede all'istruttoria e agli atti preparatori e predispone la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, secondo i punteggi e gli altri criteri preferenziali indicati nella richiamata tabella "A", allegata al presente decreto.

Art. 15

1. Entro il termine di trenta giorni la direzione compartimentale del territorio approva la predetta graduatoria. La commissione procede alla pubblicazione della graduatoria, che è affissa per quindici giorni consecutivi in luogo aperto al pubblico.

2. Eseguite le formalità della pubblicazione, la commissione emana il provvedimento di assegnazione che è notificato agli aventi diritto, a cura degli uffici del territorio ovvero delle sezioni staccate demanio.

Art. 16

1. Entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica gli interessati possono proporre ricorso alla direzione centrale del demanio. Capo III Cause di cessazione Provvedimenti per il rilascio dell'immobile

Art. 17

1. La mancata accettazione dell'alloggio assegnato entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione stessa.

Art. 18

1. La direzione compartimentale del territorio è competente a dichiarare la decadenza e a revocare l'assegnazione dell'alloggio, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 17, nei seguenti casi

a) concessione contratto ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti risultati falsi

b) cessione in uso totale o parziale dell'alloggio concesso

c) mancata abitazione dell'alloggio

d) trasferimento ad altra sede distante oltre 150 chilometri da quella di precedente servizio

e) cessazione dal servizio

f) acquisto di alloggio libero e disponibile nella sede di servizio o nel co mune di residenza che non disti più di 150 chilometri da quello di servizio, successivamente all'assegnazione.

2. Non dà luogo a provvedimento di revoca dell'assegnazione il trasferimento ad una sede di servizio posta in un comune limitrofo a quello in cui è situato l'immobile.

Art. 19

1. Il provvedimento di decadenza o di revoca dell'assegnazione comporta il conseguente obbligo di rilasciare l'alloggio entro il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento.

2. I direttori degli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero quelli delle sezioni staccate demanio della provincia nel cui ambito è ubicato l'alloggio sono competenti ad emanare l'ordinanza di sfratto per il rilascio coattivo degli alloggi.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2, nell'ambito delle proprie attribuzioni, possono avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e possono esercitare i poteri derivanti dagli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile e dall'articolo 4 della legge 27 giugno 1949 n. 329. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 aprile 1998 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Tabella A (prevista dall'articolo 4, comma 1) CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENTE PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEMANIALI

1) Esigenze di servizio:

a) trasferimento d'ufficio da una sede di servizio ad altre……...…… punti 5

b) assegnazione nella sede a seguito di concorso…...……………... punti 2

c) trasferimento a domanda del dipendente da una sede di servizio ad altre………………………………………………….…..………......punti 2

2) Condizioni locative:

a) sfratto per finita locazione…………………………………………… punti 4

b) alloggio insufficiente in rapporto alla composizione del nucleo familiare ……………..…………………………………………………punti 2 N.B. - I rapporti tra la composizione numerica del nucleo familiare ed il numero dei vani da assegnare è regolato dall'articolo 3 del presente regolamento. Qualora la composizione numerica del nucleo familiare, per successivi eventi, dovesse risultare inferiore al numero dei vani assegnati il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Nel caso in cui l'alloggio assegnato dovesse essere insufficiente rispetto alla composizione numerica del nucleo familiare, l'interessato ha diritto al cambio dell'alloggio. Previa autorizzazione, da rilasciare dall'ufficio locale, possono essere consentiti cambi contestuali, salva verifica dell'assenza di condizioni ostative al mantenimento dell'alloggio. Motivi di revoca sono:

1) la concessione contratto ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti risultati falsi;

2) la cessione in uso totale o parziale dell'alloggio concesso. Sono motivi di decadenza:

1) la mancata abitazione dell'alloggio;

2) il trasferimento ad altra sede;

3) la cessazione dal servizio.

3) Composizione del nucleo familiare (relativa ai componenti del nucleo familiare oltre il titolare): da 1 a 2 unità. . . . . punti 2 da 3 a 4 unità. . . . . punti 3 da 5 a 6 unità. . . . . punti 4 da 7 unità ad oltre. . . . punti 5 Fermo restando quanto stabilito in ordine al rapporto tra vani e composizione del nucleo familiare, qualora nella composizione del nucleo familiare figurino persone handicappate, la cui minorazione è accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare cui la persona handicappata appartiene è aumentato del 25 per cento. A parità di punteggio prevarrà la qualifica più elevata dell'aspirante, a parità di qualifica sarà ritenuta preminente l'anzianità nella qualifica, a parità di anzianità sarà preso in considerazione il posto occupato nel ruolo di anzianità.

4) Anzianità di servizio (punti 1 per ogni 5 anni di servizio).

5) Condizioni economiche del nucleo familiare (punti 2 reddito inferiore a lire 40.000.000, punti 1 reddito inferiore a lire 80.000.000).

 

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